9 settembre 2022 – E’ prevista per il 19 settembre alle ore 11.00 l’udienza per la trattazione del procedimento relativo al ricorso presentato dai legali della lista “Referendum e Democrazia con Cappato” a seguito della esclusione alle elezioni 2022.
Il ricorso era stato depositato il 2 settembre scorso presso il Tribunale Ordinario di Milano con la richiesta di emissione di provvedimenti d’urgenza per ottenere la riammissione della lista e il riconoscimento della validità della firma digitale in linea con i principi costituzionali e di diritto europeo e internazionale. L’Ufficio Centrale Nazionale della Corte di Cassazione aveva infatti confermato la ricusazione della lista “Referendum e Democrazia” non ritenendo ammissibili le firme depositate in formato digitale.
Il giudice designato per la trattazione del procedimento ha convocato per il 19 settembre tutte le controparti (Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno, il Ministero della Giustizia, Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione, l’Ufficio elettorale regionale della Lombardia presso la Corte di Appello di Milano). Tutte le parti entro il 16 settembre dovranno depositare note scritte.
“Davanti ai giudici il Governo dovrà finalmente prendere una posizione ufficiale sulla validità della firma online per vera cittadinanza digitale. Finora, il silenzio da Palazzo Chigi è stato assoluto, nonostante uno sciopero della fame che ha coinvolto 25 persone. Il Presidente Draghi e la Ministra Lamorgese hanno ora l’occasione di rimediare e di evitare che lo Stato italiano sia esposto a una nuova condanna internazionale dopo quella della Commissione diritti umani Onu”, ha dichiarato Marco Cappato, promotore della Lista Referendum e democrazia con Cappato.
Sui tempi in cui si dovrebbe esprimere il Tribunale di Milano, l’avvocato Giovanni Guzzetta, legale difensore della lista, nel presentare il ricorso aveva dichiarato: “Nel procedimento è stato anche chiesto di sollevare una questione di legittimità costituzionale, per la palese irragionevolezza del presunto divieto di presentazione in forma elettronica di liste in occasione delle elezioni, laddove, come sappiamo, da più di un anno la stessa identica procedura è ammessa invece per iniziative di un valore costituzionale altrettanto rilevante e cioè per le iniziative referendarie e le iniziative di legge popolare. Si tratterebbe di una violazione, flagrante e paradossale, dell’articolo 3 della Costituzione”