I perché del reclamo contro la decisione del Tribunale di Milano che ha rigettato la Lista

I ricorrenti della "Lista Referendum e Democrazia" anticipano le motivazioni del reclamo contro la decisione del Tribunale di Milano
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Si anticipano stralci della nota preparati dal difensore della Lista, Professor Giovanni Guzzetta:

L’unico motivo del rigetto del ricorso urgente depositato il 2 settembre scorso da parte della Lista Referendum e Democrazia con Cappato, risiede nel rilievo per cui sarebbe stata “contestata la circostanza dell’avvenuta presentazione agli Uffici elettorali regionale e centrale, da parte dei ricorrenti, di sottoscrizioni digitali regolari e in numero sufficiente.

Tale circostanza avrebbe dovuto, invece, essere dimostrata dagli istanti, atteso che essa costituisce il presupposto di fatto che – secondo la prospettazione dei medesimi ricorrenti – legittimerebbe la pronuncia dei provvedimenti richiesti (dichiarazione di ammissibilità e ordine agli Uffici Elettorali di ammettere la lista “Referendum e Democrazia” alla competizione elettorale nella circoscrizione elettorale “Lombardia”, per le elezioni del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022)”.

A tal proposito si precisa che:
Il provvedimento di rigetto degli uffici elettorali è preliminare alla verifica materiale delle firme, perché fondato sul presupposto che esse non fossero ammissibili, in quanto raccolte con firma elettronica qualificata. Su questa circostanza, la difesa ha depositato sia i verbali di presentazione delle liste che i provvedimenti di ricusazione;
L’oggetto del ricorso era, dunque, sulla valutazione compiuta dagli Uffici elettorali circa l’ammissibilità di firme presentate in un simile formato;
Una domanda di esame delle firme non avrebbe potuto essere diretta al Tribunale di Milano essendo questo accertamento riservato alla sfera di attribuzione della PA e nella fattispecie agli Uffici elettorali (principio dei limiti interni alla giurisdizione ordinaria), sicché un sindacato giurisdizionale sul punto sarebbe stato configurabile solo allorché tale esame, una volta compiuto, sia contestato;
Conseguentemente, attesi i poteri spettanti al Giudice in sede cautelare, come peraltro richiesto dalla difesa della Lista nulla avrebbe impedito, proprio per rispettare la sfera di attribuzioni degli Uffici elettorali, di accogliere il ricorso, subordinando l’ammissione in concreto della lista alla verifica in punto di fatto, da parte degli Uffici elettorali medesimi, della regolarità e del numero delle firme elettroniche necessarie;
Ad ogni modo, la prova richiesta sarebbe stata per la Lista impossibile, trattandosi, come rilevato negli scritti difensivi, di documentazione in possesso degli uffici elettorali;
Nulla precludeva invece di ordinare agli uffici elettorali l’immediata esibizione di tale documentazione, benché essa, per le ragioni già chiarite, fosse del tutto irrilevante ai fini del decidere.

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